Riprendiamo un chiaro articolo di Dario Dongo sul nuovo regolamento europeo sui vino biologici. Finalmente
Il 7 febbraio l’Unione Europea ha definito i criteri per la produzione e l’etichettatura del vino biologico. Ora che il regolamento è stato pubblicato vediamo i punti salienti.
Il 14 marzo 2012 è stato pubblicato il reg. (UE) n. 203/2012 “che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico.”
Il regolamento entra in vigore il 1° agosto 2012 e stabilisce:
– le norme specifiche sulla vinificazione,
– le modalità di etichettatura,
– la possibilità di riconoscere la conformità delle precedenti annate.
Si applica alla produzione biologica nel settore vitivinicolo (ai prodotti di cui al reg. CE n. 1234/2007) ottenuti da materie prime biologiche. Per quanto non previsto dal nuovo regolamento, si applicano le stesse norme previste dall’OCM vino ed in particolare il c.d. Codice Enologico (reg. CE n. 606/2009).
«Il nuovo regolamento – spiega Luigino Disegna presidente di Valoritalia – impone una serie di divieti e restrizioni all’uso delle pratiche, dei trattamenti e dei processi enologici previsti dalle norme generali. Alcuni processi sono stati vietati perché considerati troppo invasivi e alteranti rispetto al mantenimento dell’integrità della materia prima ottenuta con metodo biologico».
Nel dettaglio le pratiche vietate sono:
– concentrazione parziale a freddo
– eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici
– elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica del vino
– dealcolizzazione parziale dei vini
– scambio cationico per la stabilizzazione tartarica del vino
Le pratiche soggette a limitazioni:
– trattamenti termici ad una temperatura non superiore ai 70 °C;
– per la centrifugazione e filtrazione, la dimensione dei pori non deve essere inferiore a 0,2 micrometri.
Le sostanze ammesse
È stata definita una specifica lista positiva di sostanze (allegato VIII bis) utilizzabili per l’elaborazione dei prodotti del settore vitivinicolo (44 sostanze, 24 in meno di quelle previste dall’OCM vino). Tra queste, devono provenire da agricoltura biologica ove disponibili le seguenti:
• Gelatina alimentare
• Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli
• Colla di pesce
• Ovoalbumina
• Tannini
• Gomma arabica
L’anidride solforosa, il cui impiego nei prodotti alimentare biologici era sinora ammesso solo per il sidro e i crostacei, è stato esteso alle produzioni enologiche, con alcune limitazioni:
Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare:
100mg/l per i vini rossi con zucchero residuo inferiore a 2g/l.
– 150mg/l per i vini bianchi e rosati con un livello di zuccheri residui inferiore a 2g/l.
Per gli altri vini il tenore massimo deve essere ridotto di 30mg/l rispetto ai limiti stabiliti nel reg. (CE) n. 606/2009, allegato IB.
Gli Stati membri possono autorizzare l’incremento dell’anidride solforosa fino al tenore massimo ammesso per l’analogo vino convenzionale, in presenza di condizioni climatiche eccezionali in specifiche aree geografiche ed a seguito del deterioramento della situazione sanitaria delle uve a causa di gravi attacchi batterici o micotici. Entro il 1° agosto 2015 saranno inoltre riesaminati dalla Commissione una serie di processi e trattamenti enologici per stabilirne il divieto o ulteriori limitazioni: trattamenti termici, impiego di resine scambiatrici di ioni, osmosi inversa.
Dario Dongo
Responsabile Legislativo Giuridico Nazionale e Comunitario -Federalimentare –
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